Imu, prima rata entro il 18 giugno: ecco gli errori da evitare

11 Giugno 2012 - di luiss_vcontursi

ROMA – Care, purtroppo per tutte quelle che possiedono una o più case, si avvicina la scadenza del 18 giugno, quella in cui dovremo pagare la prima rata dell’Imu. Ma attenzione agli errori di compilazione. Dopo aver reperito i dati catastali e aver assimilato i chiarimenti ministeriali, va posta attenzione in particolare sul fatto che esistono due enti beneficiari distinti (Comune e erari) cui versare l’imposta almeno per gli immobili diversi dalla prima casa e relative pertinenze. Con l’aiuto del Sole 24 Ore vediamo gli errori da evitare al momento di impugnare la penna e riempire i moduli.

Moduli. Si possono usare tre diversi moduli per l’acconto, in attesa che un decreto autorizzi, per il saldo di dicembre, l’utilizzo di bollettini postali. Nel frattempo, per il primo appuntamento, si può scegliere tra il nuovo modulo F24 approvato con provvedimento del 14 aprile, il modello F24 semplificato approvato con provvedimento del 25 maggio, oppure il vecchio modello F24 destinato al pagamento dell’Ici che, per comodità di smaltimento delle scorte cartacee resterà valido fino al 31 maggio 2013.

Codici. Rispetto alla vecchia Ici, spicca, nel caso di immobile diverso dalla abitazione principale, la differenza dei codici tributo (leggi qui tutti i codici) per la destinazione finale del contributo fiscale. Si dovrà utilizzare il codice 3918 per destinate il 50% della tassa al Comune, il codice 3919 per l’altro 50% destinato allo Stato. Per la prima casa e pertinenze stesso codice, il 3912, così come per i fabbricati strumentali rurali, il 3913.

Caselle. Per la barratura delle caselle descrittive, alcuni appunti. Va segnalato l’eventuale ravvedimento operoso: sanzioni e interessi si cumulano con il tributo, diversamente dall’Ici. Comunque, sino al versamento a saldo di dicembre, il ministero ha garantito ampia tolleranza. Altre informazioni richieste: va segnalata la variazione che interessa l’immobile (dove è prevista la presentazione della dichiarazione), va indicato se si versa l’acconto oppure il saldo, va specificato il numero degli immobili. A proposito del rigo “rateazione” per la prima casa, era sorto qualche dubbio: alla fine si è risolto indicando nel codice 0101 per chi versa la prima rata in un’unica soluzione, 0102 per chi decide di pagarla in due tranche, a giugno e a settembre. Ricordiamo che questa possibilità di frazionare in tre l’intero importo Imu è riservata all’abitazione principale (prima casa e pertinenze).

Arrotondamenti. Si arrotonda al ribasso se i decimali giungono fino a 49 centesimi; al rialzo negli altri casi. Ma, è importante per chi ha più immobili, l’arrotondamento si effettua solo alla fine della somma, cioè, non sull’importo del singolo immobile, ma sulla sommatoria degli importi che si cumulano in ciascun rigo. L’importo minimo dovuto è di 12 euro, ma i Comuni possono alzare o abbassare l’asticella del minimo. Nella casella detrazione per prima casa e pertinenze il dato da esporre è quello dell’importo base, eventualmente maggiorato in presenza di figli under 26 conviventi con i genitori.

Multiproprietà. Manca nella nuova norma il richiamo alla possibilità di versamento cumulativo da parte dell’amministratore. Ognuno dovrà compilare la parte che lo riguarda. L?amministratore di condomini, invece, può effettuare il versamento unitario sulle parti comuni dell’edificio, compreso l’alloggio del portiere.

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