Premio Rc Auto ai “migliori”: al via la legge, ma è applicabile?
27 Marzo 2012 - di Claudia Montanari
ROMA – Con il decreto liberalizzazioni convertito domenica 25 marzo, è legge la tariffa unica sulla Rc Auto per i bravi automobilisti, coloro che non avendo fatto incidenti siedono nella classe più alta bonus/malus. In teoria, ai virtuosi le compagnie di assicurazione sono costrette ad applicare “identiche offerte” assicurative “a parità di condizioni soggettive e oggettive”. Cioè, stesso prezzo, da Bolzano a Palermo? Il testo, non modificato in Parlamento perché sul provvedimento il Governo aveva chiesto la fiducia, contiene delle ambiguità che, almeno secondo le stesse compagnie, pregiudicano la lettera della misura, il suo significato preminente.
Lo spirito della legge è chiaro: non consentire aumenti indiscriminati per chi non compie sinistri, una misura che prova a calmierare il mercato assicurativo partendo da i più meritevoli. Certo tariffa unica e liberalizzazioni nella stessa frase sembra un controsenso, ma gli aumenti incontrollati, la mancanza di difese dei cittadini/clienti rispetto all’obbligo assicurativo richiedevano una presa di posizione. Le compagnie di assicurazione sostengono che quell’enunciato, “identiche offerte”, non può riferirsi ad una supposta tariffa unica, in ragione delle differenze di rischio che le compagnie continuano a sopportare nelle diverse aree del paese.
Vittorio Verdone, a capo del del settore auto dell’Ania (che raccoglie tutte le compagnie), motiva il rischio di inapplicabilità, anche per la classe di massimo sconto (bonus/malus)) cui la legge si riferisce. “I parametri sulla frequenza dei sinistri sono molto diversi da provincia a provincia”. Una stima per tutte: a fronte di un dato nazionale del 7,3%, nel napoletano la frequenza si colloca al 13%, con un profilo di rischio del tutto diverso per un assicuratore. “Interpretare questa disposizione come se avesse introdotto un obbligo di prezzo unico in tutta Italia, peraltro – aggiunge Verdone – sarebbe contrario alla normativa comunitaria che vieta interventi degli stati sulla libertà tariffaria».
Altra formulazione poco chiara che rischia di rendere inapplicabile l’articolo 32 del decreto liberalizzazioni riguarda l’obbligo a carico della compagnia di indicare al cliente l’entità della riduzione del premio cui avrebbe diritto l’anno successivo in assenza di sinistri. Cioè, ogni anno l’automobilista/cliente deve poter sapere in anticipo quanto pagherà l’anno prossimo se si comporta bene, se non fa incidenti. Che cosa dicono le compagnie? ”Senz’altro -sostiene Verdone – è un dato che va chiaramente inserito nel contratto. Ma, beninteso, si applica alla tariffa che sarà in vigore al momento del rinnovo.”
Anche qui, differire al nuovo anno l’indicazione della tariffa significa svuotare di significato il provvedimento del governo. D’altra parte il premio assicurativo può crescere per una compagnia se il numero di sinistri e risarcimenti nell’anno precedente è tale da giustificare un aumento delle polizze: in quel caso, con la tariffa ai più virtuosi fissata in anticipo, i maggiori costi cadrebbero esclusivamente sulle spalle di chi ha avuto la sfortuna di incorrere in un incidente. A quel punto, per lui, l’aumento del premio potrebbe diventare insostenibile.
Ultimo dettaglio, importante, riguarda i risarcimenti. Il testo di legge approvato (numero 27/12) ha eliminato la clausola del decreto liberalizzazioni che prevedeva il taglio del 30% ai risarcimenti Rc auto per i danni a cose quando i danneggiati fanno riparare i propri veicoli da carrozzieri non convenzionati con le compagnie. Resta , quindi, la possibilità di riparare il mezzo dal proprio carrozziere o meccanico di fiducia senza incorrere nel decurtamento della somma liquidata per il risarcimento.