Unioni Civili: chi, come, quando… 5 punti fondamentali da sapere
26 Febbraio 2016 - di Claudia Montanari
ROMA – Unioni Civili: chi, come, quando… 5 punti fondamentali da sapere. Approvazione storica al Senato il 25 febbraio 2015 che con 173 voti favorevoli, 71 contrari e nessun astenuto ha detto sì al maxiemendamento sulle Unioni Civili. Ma sappiamo bene di cosa si tratta? Abbiamo capito come, quando, e per chi funzionerà la nuova legge in vigore? Ladyblitz spiega in maniera semplice e senza troppi giri di parole le cose fondamentali da sapere in merito alla nuova legge: cosa è, chi ne può usufruire, cosa cambierà da ora in poi per le “coppie di fatto”, cosa succede se ci sono dei bambini di mezzo, i diritti acquisiti e tante altre cose interessanti.
Innanzitutto, cos’è l’Unione Civile? L’Unione Civile è un legame tra persone maggiorenni dello stesso sesso che la nuova Legge riconosce in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione, attribuendo loro gli stessi diritti e doveri alle parti, l’obbligo di assistenza morale e materiale, nonché di abitazione.
Come si istituisce una unione civile? Per far sì che abbia luogo una unione civile non basta semplicemente abitare insieme. Però, basta recarsi davanti all’ufficiale di stato civile, dimostrare la convivenza, decidere la forma patrimoniale (di norma è la comunione dei beni). Si può persino scegliere quale dei due cognomi adottare, o averli entrambi. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile. L’Unione Civilie è anche molto semplice da sciogliere, con una procedura rapida, sempre davanti all’ufficiale di cui sopra. Dopo 3 mesi non saranno più considerati dallo Stato una coppia. D’altra parte la Legge non prevede obbligo di fedeltà, in modo da mettere bene in chiaro che non si tratta di matrimonio e nemmeno di un suo surrogato.
Diritti e Doveri: Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Importante, è l’acquisizione del diritto di REVERSIBILITA’ ed EREDITA’: – Per le coppie omosessuali legate da un’unione civile scatta la pensione di reversibilità e il diritto all’eredità. Mentre le coppie di fatto etero hanno diritto a reversibilità e eredità solo in caso di matrimonio. CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari. COGNOME COMUNE: Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.
E se ci sono di mezzo dei bambini? Uno dei punti più discussi della legge è stato quello sui bambini. Il maxiemendamento approvato al Senato, infatti, ha fatto saltare la stepchild adoption (niente meno che adozione del figliastro). In sostanza, i bambini che vivono con coppie dello stesso sesso continuano a rimanere di fatto invisibili: niente possibilità per le coppie dello stesso sesso di adottare il figlio naturale del compagno o della compagna. Nel ddl si legge però che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. Saranno quindi sempre i giudici a decidere sull’adottabilità come avvenuto fino ad oggi.
Unioni civili e “Conviventi di Fatto”: La legge appena approvata al Senato introduce anche l’istituto delle convivenze di fatto, che riguarda tutte le coppie, omosessuali ed eterosessuali. La norma stabilisce che in carcere e in ospedale i conviventi di fatto godono degli stessi diritti di assistenza, informazione, visita, ecc. ecc, dei coniugi legati in matrimonio. Per quanto riguarda invece l’EREDITA’, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Anche la REVERSIBILITA’ non è prevista.