Spumante per Capodanno? Come sceglierlo e come conservarlo

Spumante per Capodanno? Come sceglierlo e come conservarlo

30 Dicembre 2014 - di aavico

ROMA – A Capodanno lo spumante è d’obbligo per festeggiare. Secondo un’indagine di Coldiretti le bollicine sono in cima alla lista degli acquisti irrinunciabili delle feste. Ma come si sceglie un buon spumante e cosa significano le mille diciture che compaiono sull’etichetta?

Altroconsumo ha dedicato un lungo speciale proprio al vino più amato a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Ecco una sorta di scheda tecnica riportata da Kataweb, che vi aiuterà a capirci qualcosa in più al momento dell’acquisto, dandovi qualche dritta su come conservarlo e come stapparlo.

Che cosa s’intende per vino spumante? Secondo la definizione di legge lo spumante è il prodotto che si ottiene dalla prima o seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino, caratterizzato alla stappatura della bottiglia da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione. Per essere definito spumante, il vino deve presentare a una temperatura di 20°C in recipienti chiusi una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non inferiore a 3 bar. Non è previsto alcun periodo di fermentazione minimo per la spumantizzazione.

L’etichetta. Ed eccoci alla vera cartina tornasole. L’etichetta è la carta d’identità di ogni prodotto, ma per lo spumante quest’affermazione è ancor più vera. Le bottiglie contengono infatti diciture di cui spesso non capiamo il significato ma che sarebbe bene conoscere, per non incappare in errori per i quali i nostri amici e parenti ci faranno sentire in colpa per anni.

Cominciamo dalle informazioni che devono essere presenti per legge:

Denominazione di vendita. In funzione dei singoli casi sarà indicato: “vino spumante”, “vino spumante di qualità”, ecc.. Se si tratta di vini a denominazione di origine occorre riportare anche il nome della regione determinata (es. Oltrepò Pavese) e la menzione “denominazione di origine controllata” o “denominazione di origine controllata e garantita” oppure le sigle “Doc” o “Docg”. In aggiunta o in alternativa può essere riportata la menzione comunitaria sia per esteso sia in sigla (“Denominazione di origine protetta” o “DOP”);

Grado alcolico effettivo. Per gli spumanti il grado alcolico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol. al grado alcolico determinato dall’analisi di laboratorio.

La dicitura “contiene solfiti” o “contiene anidride solforosa” se questi rientrano nella composizione del prodotto. Ricordiamo che i solfiti sono un allergene e i consumatori devono essere messi nelle condizioni di sapere se sono presenti o no nel prodotto che stanno acquistando.

Il numero di lotto, che permette di identificare il vino e la sua origine.

Il nome o la ragione sociale del produttore o di un venditore e il nome del comune o della frazione e dello Stato membro in cui l’elaboratore o il venditore ha sede.

La dicitura “fermentazione in bottiglia” può essere utilizzata solamente per indicare uno spumante DOC o DOCG o a indicazione geografica di un paese terzo o un vino spumante di qualità, a condizione che: il prodotto sia stato ottenuto mediante seconda fermentazione alcolica (o rifermentazione) in bottiglia; la durata dell’intero processo di produzione non sia stata inferiore a 9 mesi; la durata della rifermentazione e della permanenza sulle fecce siano state almeno di 90 giorni; il prodotto utilizzato sia stato separato dalle fecce mediante travaso o sboccatura (cioè l’operazione con cui si eliminano i depositi nella lavorazione dello spumante).