Saldi invernali 2013: la guida e le regole per acquistare in sicurezza
2 Gennaio 2013 - di Claudia Montanari
ROMA – Via libera ai saldi. Dal 2 Gennaio i prezzi ribassati scattano in Basilicata, Campania e Sicilia, mentre dal 5 Gennaio partiranno in tutta Italia fatta eccezione per la provincia di Trento in cui i commercianti fisseranno liberamente i periodi di sconto.
Il periodo di saldi, si sa, può essere occasione di ottimi affari sia per il cliente che per il commerciante, salvo alcuni piccoli accorgimenti per non incorrere in inconvenienti del “consumatore” sprovveduto.
Per evitare possibili disguidi, la Confcommercio ha diffuso un piccolo vademecum, una guida con ottimi consigli, per un corretto acquisto dei prodotti in saldo.
I cambi: Attenzione perché il cambio di un prodotto non danneggiato non è obbligo del commerciante. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c’è l’obbligo, da parte del negoziante, di far provare i capi d’acquisto. La prova è rimessa a discrezione del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
Indicazione del prezzo: molto importante è che il prezzo sia il più chiaro e trasparente possibile. Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto applicato e il prezzo finale.