Diagnosi e cure sbagliate: medico deve dimostrarsi innocente

Diagnosi e cure sbagliate: medico deve dimostrarsi innocente

28 Gennaio 2016 - di Mari

ROMA – Errata diagnosi e cure sbagliate: è il medico che deve provare di non avere colpa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che si è espressa sul caso di un uomo che chiedeva la condanna del medico al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’erronea diagnosi di una malattia: aveva una semplice micosi, mentre il dottore gli aveva diagnosticato una “psoriasi a chiazze del glande”, prescrivendogli delle cure inadeguate. L’uomo, spiega La Stampa, si era rivolto ad altro medico ed in seguito ad un intervento era guarito completamente.

C’è voluta la Cassazione perché al paziente venisse riconosciuto il danno e al medico la colpa. Nei precedenti gradi di giudizio, infatti, i giudici avevano rigettato le domande dell’uomo, ritenendo carente la documentazione prodotta e inidonea a stabilire quale fosse la reale patologia sofferta. Ma i supremi giudici non erano dello stesso parere.

Spiega La Stampa:

“Per decidere i Supremi Giudici hanno applicato il consolidato principio per cui «in presenza di interventi sanitari cd. “routinari”, quale quello di specie, sia onere del professionista provare l’assenza di colpa in relazione alla condotta tenuta (…) dimostrando di aver osservato, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente richiesta ad uno specialista, ed esigibile in capo ad un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione».

In particolare secondo la Cassazione il paziente aveva adempiuto ai suoi obblighi provando l’esistenza di un rapporto contrattuale con il medico ed il mancato miglioramento della patologia da cui era affetto. Il medico, invece, non aveva fornito alcuna prova dell’adeguatezza del proprio operato. Anzi, continua la Stampa,

“nonostante il paziente gli avesse portato la corretta diagnosi medica dell’altro professionista a cui si era rivolto, il medico aveva insistito nel suo convincimento errato.
E inoltre, per la Cassazione, ai fini della prova della mancanza di danno, è irrilevante la circostanza che all’atto della Ctu il ricorrente risultasse guarito, stante la prova dell’errore diagnostico e dell’inutilità delle cure prescritte. La Corte Suprema ha riconosciuto l’esistenza dei lamentati ed allegati danni non patrimoniali, «quantomeno sotto l’aspetto della compromissione dei rapporti coniugali, attesa la natura della patologia lamentata»; mentre «la valutazione di quelli patrimoniali dovranno formare oggetto di una valutazione conseguente alle considerazioni che precedono».

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